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Statuto

STATUTO DEL CLUB ITALIANO DELLA RAZZA LIVORNO - C.I.R.Liv.

 

Art. 1

Costituzione

1) Viene costituito, con sede nel comune di Livorno, presso il museo di Storia Naturale del Mediterraneo, sito in via Roma 234, 57100 Livorno, un Club di razza denominato CLUB ITALIANO della razza LIVORNO, in seguito chiamato C.I.R.Liv.

2) Il C.I.R.Liv. ha durata illimitata.

3) Il trasferimento della sede all’interno del comune di Livorno non comporterà modifica statuaria.

 

Art. 2

Attività

Il C.I.R.Liv. persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione della razza Livorno e per tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere, anche con la pubblicazione di riviste e/o altro materiale divulgativo, i sistemi del loro corretto allevamento, sia a scopo ornamentale che espositivo, selezionando queste razze in base agli standard italiani ed europei; si interessa, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico – ambientali. Il C.I.R.Liv. si presta a promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi. Di compiere ogni atto utile al raggiungimento delle finalità statuarie e cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ ambiente.

 

Art. 3

Soci

Possono divenire soci del C.I.R.Liv. tutti coloro (persone fisiche ed enti pubblici) che ne condividano le finalità e quindi sia i simpatizzanti, sia i selezionatori di avicoli delle razza Livorno. I soci allevatori, per poter partecipare a manifestazioni riconosciute dalla FIAV, devono essere, regolarmente e tassativamente, tesserati con la stessa. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall’ assemblea dei soci.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo e on sono trasmissibili.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio in cui debbono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.  L’ ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di deliberazione.

Tutti i soci cessano di appartenere al C.I.R.Liv. per: dimissioni, scioglimento del Club, non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno (nel quale caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata) e per violazione delle norme etiche.

Il manifestato recesso ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale già versata. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo alla successiva Assemblea dei Soci. L’ apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’ interessato con lettera raccomandata.

Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto al voto per l’ approvazione e le modifiche allo Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell’ ammontare fissato dall’ Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Il consiglio direttivo può nominare, per i meriti acquisiti nel supportare le finalità del Club, fino ad un totale massimo di sei membri onorari del C.I.R.Liv (persone fisiche, enti pubblici ed associazioni). I membri onorari: non appartengono alla categoria dei soci, non pagano la quota sociale, possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto, possono partecipare come osservatori alle varie iniziative del club, sono soggetti a conferma annuale da parte del consiglio direttivo.

Art. 4

Organi statutari

Sono organi del C.I.R.Liv.: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5

Assemblea

  1. L’ assemblea è costituita da tutti i soci.

  2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’ anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

  3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta ( lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail)

  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terso dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l’ assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. Dalla convocazione.

  5. In prima convocazione l’ assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

  6. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statutoo per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio direttivo per violazione del mandato e delle leggi statuarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

  7. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

  8. Nessun membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può essere portatore di delega di altro socio.

  9. L’ assemblea ha i seguenti compiti:

  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

  • Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

  • Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio

  • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo

  • Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto

  • Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci

  • Stabilire l’ ammontare della quota sociale

10) Ciascun socio ha diritto ad un voto.

 

Art. 6

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  2. Possono essere eletti alla carica di consiglieri tutti i soci.

  3. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisori dei conti.

  4. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

  5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. Prima della data fissata con comunicazione scritta ( lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax e-mail).

  6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 12 gg., dalla richiestae la riunione deve avvenire entro 20 gg. Dalla convocazione.

  7. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista partecipazione per delega.

  8. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente a diritto ad un voto ed in caso di parità delle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.

  9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

  10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • Eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e il Presidente Onorario

  • Nominare il Segretario

  • Fissare le norme per il funzionamento del C.I.R.Liv.

  • Sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.

  • Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dell’assemblea provvedendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa.

  • Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.

  • Nominare eventuali membri onorari del club (fino ad un totale massimo di 6)

  • Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

  • Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci tesserati.

  • Curare la gestione economica-finanziaria del C.I.R.Liv.

 

ART. 7

PRESIDENTE

  1. Il Presidente che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è elettoda quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

  2. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti comma 4 e comma 6.

  3. Il Presidente rappresenta il C.I.R.Liv. nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

  4. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vice Presidente, un consigliere in ordine di età.

Il consiglio direttivo, se lo ritiene opportuno, può eleggere un presidente onorario per meriti particolari acquisiti nel supportare le finalità del C.I.R.Liv. e la sua immagine. La carica è puramente onorifica. Possono essere eletti nella carica di presidente onorario solo i soci o i  membri onorari del C.I.R.Liv.. Il presidente onorario può partecipare senza diritto di voto all’assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

 

ART. 8

IL VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno, a maggioranza dei propri componenti.

  2. coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce nelle funzioni in sua assenza.

  3. Può ricevere dal presidente la delega per lo svolgimento di specifiche attività, delega che deve essere comunicata contestualmente ai membri del consiglio direttivo.

  4. In caso che il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il vice presidente convoca, entro 45 giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per l’elezione del successore e assume ad interim i poteri del presidente fino all’assunzione della carica da parte del nuovo eletto.

 

ART. 8

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.

  • Provvedere al disbrigo della corrispondenza.

  • È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

  • Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Marzo.

  • Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità del C.I.R.Liv. nonché alla conservazione della documentazione relativa.

  • Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alledecisioni del Consiglio.

 

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominatodall’Assemblea qualora la stessa lo renda necessario.

È composto da uno a tre membri, con idonea capacità professionale, anche se non tesserati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

 

Art. 10

Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

  2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 11

Risorse economiche

Il C.I.R.Liv. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • Quote associative e contributi dei soci

  •  Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.

  • Sovvenzioni e contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.

  • Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere l’attivita’ rimborsi derivanti da convenzioni.

  • Eventuali entrate per servizi prestati dal C.I.R.Liv.

  • Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

  • Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al C.I.R.Li. a qualunque titolo.

 

Art. 12

Quota Sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, nè prendere parte alle attività del C.I.R.Liv. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art. 13

Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) dasottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

  2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

  3. L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

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